lunedì 28 maggio 2012

Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

PuntoSicuro intervista Cinzia Frascheri, responsabile nazionale della Cisl sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e componente della Commissione Consultiva: caratteristiche, deroghe, problemi e storia delle procedure standardizzate approvate.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato il 16 maggio le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo  81/2008.
Procedure, già citate nel decreto 626/1994 ma mai definite compiutamente, e che riguardano sia le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, sia le aziende che ne occupano fino a 50, benché, come vedremo, in “modalità” differenti.
Questo importante e atteso documento non è ancora pubblico e per poter dare indicazioni sui contenuti, sull’evoluzione del documento, sui motivi che hanno portato alla proroga al 31 dicembre 2012 per l’autocertificazione per le aziende fino a 10 lavoratori, parliamo con la D.ssa Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese.
Cinzia Frascheri ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato 2 (Elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi) della Commissione Consultiva e ci descrive non solo il documento, ma anche il clima in cui il documento è stato approvato.
Senza dimenticare qualche anticipazione sui futuri lavori della Commissione.

Parliamo con la D.ssa Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese...
In relazione all’approvazione della Commissione consultiva delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e in assenza di un documento da presentare, diamo alcune indicazioni relative ai contenuti del documento...
Cinzia Frascheri: Sì, in realtà il documento non c’è ancora perché, come giustamente veniva detto, è stato sì approvato in Commissione Consultiva, però deve essere trasformato in decreto interministeriale. È richiesto del tempo per questa trasformazione... Questa è la differenza tra l’approvazione e l’essere messo già a disposizione in maniera pubblica. Questo è il motivo per cui non si ha l’ufficialità del testo, pur avendo l’approvazione a tutti gli effetti.
Intanto bisogna sottolineare che è la prima volta che si arriva a questo risultato, un risultato importante. Questo rimando alle procedure standardizzate era già nel decreto 626/94 e, se ricordiamo questa sorta di deroga all’obbligo dello svolgimento del documento di valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori in realtà era stata una deroga ponte per un tempo limitato immediatamente dopo il 626. Poi questo tempo si è prolungato in maniera fin troppo ampia e siamo arrivato ad oggi. Questo è già un cambiamento importante: per la prima volta si hanno le procedure standardizzate...
Vediamo qualche caratteristica delle procedure... In fondo dobbiamo anche capire se la logica semplificatoria che c’è dietro la standardizzazione delle procedure non lede la possibilità di fare una buona valutazione dei rischi...
C.F.: Di questo documento si parla già da due anni (...). C’è voluto molto tempo, guardandolo dall’esterno, ma per chi l’ha vissuto dall’interno, con tutti i lavori e le riunioni, questo era un tempo che necessitava. In realtà l’errore iniziale e comunque la non attenzione iniziale era data dal fatto che si pensava e si riteneva che queste procedure standardizzate poi fossero solo una sorta di struttura, di modulo che trasformasse l’autocertificazione in documento di valutazione dei rischi.
In realtà se si va a leggere l’articolo 29, quinto comma, parla proprio di procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Cioè sulla base di queste procedure si deve fare la valutazione e poi di conseguenza il documento. Quindi di per sé attenevano anche al contenuto, non solo a una struttura che potesse essere sostitutiva, anche se più esaustiva, di una certificazione. Andava dunque nel merito della valutazione del rischio.
(...) Era necessario fare qualcosa che prendesse per mano i datori di lavoro che devono svolgere questa valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori o gli RSPP che devono svolgere questa funzione e gli aiutasse a svolgere una valutazione che fosse adeguata sia come dimensione, sia come specificità di rischio, per queste realtà. Non ci dimentichiamo, sullo sfondo, che la dimensionalità minima di queste aziende non è collegata alla percentuale o comunque all’intensità di rischio. La battuta che si fa con il pennello e l’imbiancatura, cioè “pareti grandi, pennello grande” o viceversa, non è in questo caso valido per le aziende, in quanto di per sé le aziende piccole possono avere veramente rischi alti e quindi occorre una  valutazione dei rischi che sia assolutamente puntuale. Tenuto conto comunque che le aziende che hanno una tipologia di rischi, quelle che sono elencate all’articolo 31 comma 6 (quelle che hanno un elemento di rischio alto tipo le aziende a rischio di incidente rilevante), sono escluse comunque dall’applicazione di queste procedure. Però non ci dimentichiamo che alcuni rischi che sono nelle piccole aziende sono rischi di grande interesse, importanza e rilevanza anche per l’esposizione al rischio di infortunio e malattie professionali.
È bene ricordare che queste procedure standardizzate, come indicato dall’articolo 29 del Decreto 81, non valgono solo per le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori, ma anche per le aziende che impiegano fino a 50 lavoratori, con i limiti relativi all’articolo 31...
C.F.: Però c’è una differenza tra il comma 5 e il comma 6, cioè tra il fatto di poterle utilizzare fino a 10 lavoratori e poterle utilizzare fino a 50. Nel caso dei 10 è vincolante utilizzarle, nel caso del comma 6, cioè fino a 50, è una possibilità. Qui c’è una differenza. Il testo nel caso del comma 5 dice “effettuano la valutazione dei rischi sulla base...”, dall’altra parte dice “possono effettuare..,”. Aspetto non secondario...
Veniamo al documento. Il documento come è articolato? È articolato immagino con passaggi, con delle fasi per le aziende...
C.F.: Il documento in realtà si compone di due parti che sono assolutamente collegate e coerenti. Una parte che è proprio modulistica, quindi richiama e traccia quelle che sono le possibili schede e anche la “copertina” che potrà avere questo documento di valutazione dei rischi. Dall’altra parte abbiamo invece una sorta di manuale che aiuta a compilare non solo il documento, ma che ti aiuta quindi a fare la valutazione dei rischi nell’azienda. Quindi abbiamo questa sorta di percorso parallelo, dove abbiamo le spiegazioni, l’aiuto e anche le sottolineature su alcuni passaggi nodali – tipo l’organigramma aziendale, tipo la valutazione dei rischi tenendo conto del rapporto con la mansione svolta, con il tempo di lavoro, con l’organizzazione di lavoro – e dall’altra parte abbiamo proprio una sorta di facsimile di un documento di valutazione dei rischi semplificato per queste realtà lavorative.
Ci sarà nel documento anche una sorta di supporto, che si potrebbe definire una lista di controllo, per l’analisi dei rischi?
C.F.: Sì, noi siamo allergici a chiamarle check-list perché purtroppo abbiamo in questi anni avuto, da parte del mercato, esperienze negative delle check-list. Sorta di elenchi in cui basta apporre una crocetta e questo corrispondeva a l’aver fatto la valutazione.
Se guardiamo invece allo strumento in quanto tale, sì, è un elenco di rischi che dovrebbe essere per il 90% dei casi esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito della realtà lavorativa.
Una cosa che va detta è che abbiamo fatto, anche se in tempo breve, una piccola sperimentazione con alcune realtà, con alcuni RSPP, con alcuni datori, su tutto il territorio nazionale e per diversi settori produttivi. Quindi abbiamo avuto un feedback di adeguatezza e di efficacia dello strumento, anche in relazione al linguaggio semplice, al linguaggio facile e accessibile. Questo già ci ha aiutato... E abbiamo visto infatti che, ad esempio, dovevano essere inseriti alcuni riferimenti un po’ più specifici al mondo dell’agricoltura, perché in questo caso non c’erano elementi specifici...
Termino col dire che comunque al di là della lista dei rischi, c’è uno strumento – a mio parere molto utile – che associa a ogni rischio tutti i richiami normativi e i richiami anche delle norme tecniche di riferimento. Quindi in realtà è veramente è uno strumento e non un fine. Perché dice “per quel rischio vai vedere quel punto normativo, quell’articolo, quella norma tecnica, quell’allegato, ...”, cioè ti aiuta ad approfondire e a studiare.
Oltre a questo è previsto espressamente che uno possa poi, a partire da queste procedure standardizzate, integrare con tutte quelle che sono le banche dati, i registri relativi all’infortunistica, ... Questo apre a tutta una serie di riferimenti di documenti di cui ognuno può avvalersi,... Anche in relazione ai dati dell’Inail/ex Ispesl o anche a livello di ASL regionali.
Veniamo a questo punto al tema dell’evoluzione di questo documento che immagino sia frutto di diversi compromessi. Ci sono state delle discussioni?
C.F.: Diciamo sì, però non c’è stata una discussione forte sul piano delle parti rappresentate, cioè ad esempio le organizzazioni sindacali in contrasto con la parte datoriale o con le Regioni o con altro. C’è sempre stato per tutto il tempo dei lavori una grossa discussione, ma discussione di merito... Anche perché non dobbiamo sottovalutare il fatto che era la prima volta che le procedure si facevano. E quindi non era solo il fatto di approfondire aspetti tecnici del rischio in quanto tale (ormai c’è una letteratura consolidata tecnica), ma di riuscire a capire cosa vuol dire procedura standardizzata, qual è la procedura migliore, quali sono gli elementi che devono essere centrali per queste aziende e quali sullo sfondo. La discussione ha occupato molto tempo nel capire che cosa si volesse fare e quale fosse lo strumento migliore. Torno a dire: una discussione assolutamente con propri contributi di merito e non legati a schieramenti di parti per criteri di appartenenza o di rappresentanza...
Quindi è stato più facile trovare compromessi...
C.F.: È stato più facile trovare terze vie, non li chiamerei compromessi. Nel senso di arrivare a condividere il prodotto che stava uscendo.
Si riesce, secondo lei, a riunire insieme in questo documento facilità ed efficacia?
C.F.: Sì, assolutamente sì. E quindi, senz’altro, sarà uno strumento utile.
Da parte datoriale è stato sollevato più volte il problema del fatto che l’impatto sarà un impatto molto forte, sarà un impatto dirompente per queste aziende l’arrivo di queste procedure.
Il problema, lo sappiamo, sta nel fatto che purtroppo l’autocertificazione aveva preso una piega sbagliata. Come sappiamo in molte situazioni, non dico tutte, l’autocertificazione era poi concretamente il non fare la valutazione dei rischi. Quindi non era solo una forma di non obbligo per il documento, ma spesso era una forma molto blanda e leggera di valutazione dei rischi. E quindi ecco che l’impatto che avranno queste procedure sarà piuttosto rilevante, ma sarà rilevante perché si arriva in molte situazioni dal nulla. Perché se uno ad oggi avesse fatto già la valutazione e avesse la documentazione, il problema sarebbe solo quello di riportare, di ritradurre il tutto in queste procedure. Il problema è che molte aziende si trovano a rispondere ad un obbligo che fino a ieri avevano quasi archiviato o pensavano di non avere. Questo è il vero impatto, è la vera problematicità.
E questa proroga che è stata fatta – e su cui come organizzazione sindacale ci siamo espressi in modo negativo  - ci mette anche in difficoltà nei riguardi dell’Europa. Non ci dimentichiamo che a ottobre scorso noi abbiamo avuto una procedura d’infrazione da parte dell’Europa per il mancato rispetto della direttiva europea 89/391 su otto punti. Al punto quattro era proprio richiamato il fatto che non si rispettavano le regole introdotte dalla direttiva perché lì era previsto che tutte le realtà lavorative devono fare la valutazione dei rischi e in Italia era stata fatta questa deroga che stava durando eccessivamente. Quindi in questo caso il far slittare l’obbligo da giugno a, complessivamente, dicembre – se si legge dice “a tre mesi” dalla pubblicazione delle procedure e “comunque, non oltre il 31 dicembre 2012” – ci mette ancor più in difficoltà nei confronti dell’Europa. Comunque diciamo che per dicembre la cosa si chiuderà.
E per l’elaborazione delle procedure standardizzate questa volta – al di là delle proroghe passate -  la Commissione Consultiva era nei tempi previsti...
C.F.: Sì, se posso fare un’annotazione visto che mi riguarda da vicino, avendo partecipato a non solo questo Comitato, non è solo “questa volta”. Anche nei riguardi dello stress siamo arrivati assolutamente in tempo. In quel caso avevamo tempo fino al 31 dicembre, ma siamo usciti con le indicazioni il 17 novembre.
Ci tengo a dirlo perché da quando è uscito il decreto 81 c’è veramente una stagione nuova per il lavori della Commissione Consultiva. Io penso che tutti ce ne possano dare atto, al di là del “si potrebbe fare meglio” o “si potrebbe fare diversamente”. Si sta lavorando veramente tanto: c’è una produzione di strumenti, di regolamentazioni, di decreti attuativi molto ampia... Questo bisogna sottolinearlo, di solito si vede sempre tutto in negativo... Ad esempio richiamo quanto è stato recentemente fatto e pubblicato come buona prassi nei lavori in ambiente confinato o a rischio di inquinamento.  È un manuale operativo, una procedura operativa molto efficace. E anche questo è stato un lavoro che ha portato via tanto tempo. Non è solo una procedura scritta, ma ci sono anche riferimenti, disegni, ... Un lavoro molto completo.
Manuale che abbiamo già presentato ai nostri lettori. Come ultima domanda diamo qualche notizia dei futuri provvedimenti in uscita dalla Commissione Consultiva...
C.F.: In realtà sono già stati approvati i criteri della figura del formatore, che saranno assolutamente a supporto di quello che poi è l’accordo Stato-Regioni per quanto riguarda il contenuto della formazione. Questi criteri sono stati approvati e adesso devono essere trasformati in decreto interministeriale e poi ci dovrà essere un nuovo passaggio in Conferenza Stato-Regioni, ma pensiamo che entro questo mese ci saranno e sarà emanato il decreto.
E poi ci sono in arrivo, ma con tempi più lunghi, i decreti che riguardano l’articolo 30, quindi i modelli di organizzazione e gestione.

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Fonte:  www.puntosicuro.it

mercoledì 16 maggio 2012

Valutazione dei rischi: ennesimo rinvio per il decreto 81

Rinviati l’obbligo per le microimprese fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e l’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e portuale.


È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.

Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla proroga prevista dal nuovo decreto legge.
 
Sottolineiamo come il termine previsto inizialmente dal D.Lgs. 81/08 per l’elaborazione delle procedure standardizzate e del loro recepimento tramite un decreto interministeriale fosse il 31 dicembre 2010!
 
Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l’applicazione del Decreto 81 ad alcuni ambiti lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).
 
Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15 maggio 2012 (48 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo dovuto all'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
 
Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto” sposta quindi l’applicazione del Decreto 81 a questi settori al futuro recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione, come appena evidenziato, scadeva anch’esso ieri, 15 maggio…).
 
Un’eccezione a questo panorama di proroghe è invece rappresentato dall’ambito degli uffici all’estero [1] di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per i quali il decreto attuativo è uscito proprio in questi giorni e che PuntoSicuro approfondirà con un articolo nei prossimi giorni: 
 
 
 
Federica Gozzini
 
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