martedì 28 febbraio 2012

Fondimpresa: nuovi finanziamenti alle imprese per il 2012

Pubblicato l’avviso 1/2012 di Fondimpresa: 16 milioni di euro disponibili per la formazione specifica per la sicurezza sul lavoro, 6 milioni per l’ambiente. Prima scadenza il 1° marzo.



Con l'Avviso 1/2012 Fondimpresa mette a disposizione delle aziende aderenti 22 MEuro per la realizzazione di Piani formativi condivisi rivolti alla formazione per l'innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro ed alla formazione sulle tematiche ambientali, a vantaggio dei lavoratori delle imprese aderenti a Fondimpresa.
Lo stanziamento dell'Avviso è così suddiviso:
A - Salute e Sicurezza:
- euro 8.000.000,00 (ottomilioni), per il finanziamento dei Piani formativi presentati nei termini
previsti per la prima scadenza;
- euro 8.000.000,00 (ottomilioni), per il finanziamento dei Piani formativi presentati nei termini previsti per la seconda scadenza.
B - Ambiente:
- euro 6.000.000,00 (seimilioni), per il finanziamento dei Piani formativi presentati nei termini previsti per la scadenza unica.
Il valore minimo del finanziamento Fondimpresa per ciascun Piano è pari a 60.000 euro, quello massimo è di 180.000 euro.
Il Piano formativo deve essere stato condiviso con accordo sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria (settore) e può riguardare un solo ambito.
Lescadenze dell'Avviso sono:
Perl'ambito A - Salute e Sicurezza:
Prima scadenza: a decorrere dal 1° marzo 2012 fino alle ore 13.00 del 16 aprile 2012.
Seconda scadenza: a decorrere dal 17 settembre 2012 fino alle ore 13.00 del 16 ottobre 2012.
Perl'ambito B - Ambiente:
a decorrere dal 19 aprile 2012 fino alle ore 13.00 del 31 maggio 2012.
Per consentire la più ampia e corretta informazione sui contenuti dell'avviso e sulle modalità di partecipazione, sono stati organizzati sei incontri seminariali, distribuiti sul territorio, secondo il seguente calendario:
15 febbraio 2012 –
h. 10.30
Roma
Centro Roma Eventi, Via Alibert 5
24 febbraio 2012 –
h. 10.30
Milano
NH President, L.go Augusto 10
28 febbraio 2012 - h.10.30
Torino
Centro Congressi Unione Industriale, Via Manfredo Fanti n° 17 (sala Torino)
9 marzo 2012 –
h. 10.30
Venezia
Laguna Palace Hotel, V.le Ancona 2  (Mestre)
23 marzo 2012 –
h. 10.30
Napoli
NH Ambassador, Via Medina 70
30 marzo 2012 –
h. 10.30
Palermo
NH Palermo, Via Foro Umberto I
Le aziende aderenti e gli organismi interessati a presentare i piani formativi sono invitati a intervenire per approfondire tutte le questioni di loro interesse.
Presentazione delle domande di finanziamento esclusivamente tramite posta elettronica certificata, dalla casella del Soggetto Proponente all'indirizzo presentazione@avviso.fondimpresa.it.
Il testo integrale dell'Avviso.
Fonte: Fondimpresa. 

lunedì 20 febbraio 2012

Privacy e decreto semplificazioni: eliminato l’obbligo del DPS

Le novità in materia di trattamento dei dati personali: eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Inoltre i primi chiarimenti operativi in materia di lavoro e il rinvio della PEC.


Brescia, 20 Feb - Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Semplificazioni ( Decreto-Legge 9 febbraio 2012 , n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo) è stata introdotta un’importante novità in materia di trattamento dei dati personali.
L’art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali - ha infatti eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS); la scelta è dovuta al fatto che il documento in questione non è previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, quindi è stato ritenuto un adempimento meramente superfluo.
Ricordiamo alle aziende che restano comunque ferme tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente ( Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e l’obbligo di aggiornare la documentazione relativa alla Privacy quando necessario.
Vediamo l’articolo 45 del D.L. 5/2012:

Art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»;
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis;
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26.
 Ecco come si presentano gli articoli modificati (in corsivo le modifiche):

Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati trattati e delle operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;

a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; (soppressa)
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a 19.8 e 26.

a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; (soppressa)
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a 19.8 e 26.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Novità in materia di lavoro
Il Decreto ha inoltre introdotto importanti novità in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.
A questo proposito il Ministero del lavoro si è espresso con la Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012, dove la Direzione generale per l’attività ispettiva fornisce i primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove disposizioni.
Segnaliamo anche alle imprese che il Decreto Semplificazioni ha anche prorogato al 30 giugno 2012 il termine ultimo entro il quale devono comunicare Registro Imprese il proprio l'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 37
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

lunedì 13 febbraio 2012

Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per interventi di prevenzione

Con nota del 20 ottobre 2011 INAIL rilascia il nuovo modello OT24 destinato alle imprese che intendono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività.


 
Le novità più rilevanti della nota INAIL del 20 ottobre 2011
1. Automatismo nella concessione della riduzione - Si è teso a favorire un maggiore automatismo nell'assentimento dello sconto da parte delle Unità territoriali. Sono stati eliminati i campi a testo libero e la necessità di allegare documentazione in fase di richiesta. Eccepisce a detta logica la sola Sezione Altro che resta a testo libero ed è oggetto di verifica Contarp. Gli interventi individuati nella Sezione Altro infatti esigono una particolare attenzione in quanto le casistiche rilevate in sede di statistica dalla scrivente Direzione testimoniano molto spesso la non pertinenza della scelta effettuata dalla Ditta alle logiche sottese agli interventi volti ad ottenere l'oscillazione per prevenzione. Per gli altri interventi si procederà esclusivamente ad una verifica successiva servendosi delle funzioni procedurali già rilasciate in produzione (procedura verifica a campione, ad uso esclusivo delle Direzioni Regionali). A breve, a sostegno della operatività delle Strutture verrà trasmessa e pubblicata in internet apposita tabella contenente l'individuazione della documentazione probante.
 
2. Coerenza con i finanziamenti per prevenzione - Si è cercato di uniformare tendenzialmente i criteri di assentimento della riduzione a quelli propri dei finanziamenti per la prevenzione in modo da dare maggiore coerenza alle agevolazioni che l'Istituto prevede a beneficio delle aziende che effettuano interventi per la prevenzione. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento. In questa ottica l'intervento particolarmente rilevante è quello con punteggio pari a 100 che di per sé consente l'accesso in automatico allo sconto. I criteri tecnici sono stati individuati dalla Contarp Centrale tenendo conto principalmente della ampiezza e della estensione dell'intervento prevenzionale rispetto alla complessiva organizzazione aziendale.
 
3. Nuovi interventi - La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all'innovazione delle norme in materia di prevenzione. In tale ambito, sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, la filiera degli appalti e sub appalti, i lavoratori stranieri, e gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo restando, l'obbligo di presentazione dell'istanza ogni anno. Tali interventi, puntualmente indicati nella Guida alla Compilazione, mantengono la loro validità negli anni sin quando l'azienda continua a mantenere ed attuare le procedure e le modalità operative oggetto dell'intervento. È però necessario che l'azienda possa dimostrare anno per anno tale continuità di attuazione fornendo la documentazione probante richiesta dalla specifica tabella, che verrà a breve rilasciata e pubblicata in internet. Ampio spazio è stato dato tra gli interventi particolarmente rilevanti alla Responsabilità Sociale d'impresa, agli SGSL e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. In conseguenza sono stati modificati i relativi allegati, completamente rinnovati e più specifici e dettagliati dei precedenti (All. I. II e III). Con riferimento al nuovo modulo e relativi allegati è stata infine predisposta la "Guida alla compilazione", aggiornata. Si precisa, infine, che entro la fine dell'anno il nuovo modello sarà disponibile in "Punto cliente" per le istanze inoltrate per via telematica.
 

Oscillazione del tasso
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia ( D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
 
A cosa serve - L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
 
lavoratori-anno          riduzione
fino a 10                         30%
da 11 a 50                      23%
da 51 a 100                    18%
da 101 a 200                  15%
da 201 a 500                  12%
oltre 500                          7%
 
Chi può beneficiarne - Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
 
Come ottenere la riduzione - L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL. Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione. La domanda può essere presentata online alla sezione Punto Cliente.
 
Valutazione e decisione -  L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco contenente  la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.
 
Applicazione della riduzione - La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
 
Esempio - La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009. La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
 
Requisiti - Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
 
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007.  Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
 
 
Fonte: Inail

lunedì 6 febbraio 2012

Privacy, il DPS non serve più

L'art. 46 del D.L. sulle semplificazioni e sviluppo abroga l'obbligo di redigere il Documento programmatico sulla sicurezza, ovvero il documento cardine per soggetti pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari. 

 
Le novità
In vista di ulteriori tagli delle spese per le imprese e per gli enti pubblici, il Governo ritorna sulla normativa a tutela dei dati personali provvedendo all'eliminazione dell'obbligo di redazione del Documento programmatico sulla sicurezza.
L'eliminazione del DPS
L'art. 46 del pacchetto sulle semplificazioni, infatti, sopprime l'art. 34 del Codice privacy che presenta le misure minime di sicurezza per i trattamenti elettronici e le norme che facevano riferimento all'obbligo di adozione del Documento programmatico sulla sicurezza.
In particolare, con il DL sono state eliminate la lettera g) che prevede l'obbligo di redigere un documento programmatico sulla sicurezza (aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno), la regola 19 sul contenuto del DPS, la regola 26 che prevedeva  l'obbligo menzione dell'avvenuta adozione del DPS nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio nonché il comma 1 bis che, invece, stabiliva la possibilità di sostituire l'obbligo di adozione del DPS con un'autocertificazione.
L'eliminazione del DPS, tuttavia, obbliga le aziende a rimodellare gli adempimenti sulla privacy che venivano osservati proprio in occasione del DPS.
Si pensi ad esempio:
- all'obbligo per le aziende di eseguire periodicamente un aggiornamento degli ambiti dei trattamenti sia cartacei che elettronici che normalmente confluivano nei cosiddetti elenchi dei trattamenti costituenti anche l'occasione per l'aggiornamento delle nomine ad incaricato al trattamento (cfr. artt. 34 lett. d) e 35 lett. a) del Codice privacy);
- all'obbligo, per le aziende, di indicare il personale che esegue le attività di controllo circa l'uso degli strumenti elettronici aziendali di cui alle Linee Guida per l'uso di internet e posta elettronica del 1° marzo 2007;
- agli obblighi inerenti la nomina degli Amministratori di sistema (v. provvedimento del Garante del 27 novembre 2008);
- all'obbligo di tenere un elenco aggiornato dei soggetti nominati responsabili in modo da metterlo a disposizione dei soggetti interessati (art. 13);
- all'obbligo per i soggetti pubblici di tenere piani di disaster recovery.