lunedì 30 gennaio 2012

Sull’obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

La Cassazione: il documento di valutazione dei rischi deve essere sempre aggiornato e pertinente alle condizioni di svolgimento delle attività lavorative al fine di garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro. Di G. Porreca.


 Il  caso preso in esame dalla suprema Corte di Cassazione in questa sentenza riguarda una situazione molto diffusa nell’ambito delle attività lavorative e cioè quella di una azienda che subentra ad un’altra assorbendone l’intera organizzazione. Il datore di lavoro che subentra è tenuto a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi già elaborato dall’azienda che ha cessata la propria attività anche se l’organizzazione generale e gli ambienti di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi e ciò al fine di perseguire l’obiettivo richiesto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di garantire nel tempo il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro.

Il fatto ed il ricorso in Cassazione.


Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e lett. c), ed art. 89, comma 1, per non aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda e per non aver redatto il relativo documento di valutazione dei rischi stessi.

 L'imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché lo stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza era stato già predisposto dalla sua società che era stata successivamente assorbita dall’altra società della quale era l'attuale rappresentante legale, società quest'ultima che svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la propria attività nella medesima sede. 

Le decisioni della suprema Corte di Cassazione.
 Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione ed è stato pertanto respinto. Secondo la stessa, infatti, il giudice di merito, mediante un esame analitico puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, aveva accertato che l’imputato, quale rappresentante legale della società, aveva omesso di predisporre il documento di elaborazione dei rischi, ivi compresa la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, come richiesto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29, prescrizione questa già prevista dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 commi 1 e 2 lett. a) e c), con conseguente sussistenza del relativo reato di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, (già previsto dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 89 comma 1, vigente all'epoca dei fatti).
Le censure dedotte dall’imputato nel ricorso sono state altresì ritenute dalla Sez. III generiche ed infondate perché in contrasto con quanto accertato dal giudice del merito e comunque errate in diritto poiché “il fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29)”.
Trattasi”, ha così concluso la suprema Corte, “di obbligo precipuo a carico del datore di lavoro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel lavoro)che deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa sussistenti nell'azienda, anche al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 15 lett. f)”.

lunedì 23 gennaio 2012

Gli accordi Stato-Regioni sulla formazione e l’e-learning

Approvati da qualche settimana gli accordi su formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro con compiti di RSPP, proponiamo riflessioni in merito al testo approvato e alle potenzialità, compiti e limiti della formazione a distanza.

Passate le feste, sotto l’albero di Natale che abbiamo appena disfatto abbiamo trovato, oltre ai provvedimenti finalizzati al superamento della crisi economica italiana ed europea, l’approvazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, di alcuni importanti schemi di accordo sulla formazione.
 
Parliamo in particolare degli accordi sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e degli accordi per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, quest’ultimo, che disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
 
Ora la domanda che ci dobbiamo porre - al di là degli indubbi passi avanti nel tentativo di migliorare complessivamente la qualità della formazione - è questa: si è fatto tutto quello che si poteva per rendere più efficace la formazione e per incrementare il numero di lavoratori formati?
 
Per rispondere a questa domanda possiamo rileggere gli accordi approvati attraverso un taglio particolare, quello della formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
Nell’allegato I agli accordi si ammette che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.
Dove con e-Learning “si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”. Un modello che non si deve limitare, tuttavia, “alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento”. Un modello che sfrutti la piattaforma informatica come “strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale”.
 
Questa è una modalità formativa in grado di “annullare di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online”.
In questo senso gli e-tutor, i formatori, devono essere in grado di “garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico”.
Senza dimenticare che nell’attività e-learning “va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata”.
 
L’allegato pone una serie di condizioni alla modalità e-Learning in relazione a:
- sede e strumentazione: ad esempio la formazione “può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”;
- programma e materiale didattico formalizzato;
- tutor: “deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati”;
- valutazione: ad esempio “devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica”;
- durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-Learning;
- materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”.
 
Dunque regole precise che possono finalmente garantire una qualità della formazione a distanza e far emergere i prodotti qualitativamente validi ed efficaci distinguendoli da quelli che non lo sono.
 
Tuttavia questa nuova tipologia di formazione è relegata dagli accordi approvati a certe specifiche aree formative. Vediamo quali.
 
L’accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi prevede la possibilità di erogazione delle modalità di apprendimento e-Learning (con le condizioni previste nell’allegato I) per il modulo 1 (normativo) ed il modulo 2 (gestionale), ma non per il modulo 3 (tecnico) e 4 (relazionale).
Al fine di “rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta
formativa” l’utilizzo della modalità e-Learning è prevista anche per l’aggiornamento (periodicità quinquennale) e per le verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite.
 
L’accordo relativo alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti prevede che “ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I”. 
In particolare l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning “è consentito per:
- la formazione generale per i lavoratori (4 ore per tutti i settori);
- la formazione dei dirigenti (16 ore);
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 (Aggiornamento, ndr) del presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5” (formazione particolare aggiuntiva per il preposto);
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti”.
 
È dunque esclusa la formazione e-Learning per la formazione specifica nei lavoratori (4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio) e la formazione del preposto su temi come la valutazione dei rischi dell’azienda con riferimento al contesto in cui il preposto opera, l’individuazione delle misure tecniche/organizzative/procedurali di prevenzione e protezione e le modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
 
Il dubbio che si pone è proprio a partire da quella frase più volte riportata nel testo degli accordi sulle potenzialità positive della formazione e-learning (una formazione “dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica”).
Se teniamo conto di queste potenzialità, se pensiamo che questi accordi debbano facilitare la formazione (diverse ricerche dimostrano come per la maggioranza dei lavoratori la formazione sia ancora basata solo sull’esperienza maturata sul posto di lavoro), se sono possibili regole per garantire la qualità della formazione erogata, perché non osare di più?
 
Certo questi accordi sono un punto di partenza.
Intanto si riconoscono ufficialmente le potenzialità della formazione a distanza, dimostrate dai tanti efficaci servizi e-learning, in Italia e in Europa, di formazione nel settore sia pubblico che privato.
Poi in futuro, anche attraverso una seria operazione di trasparenza nel settore, sarà possibile pensare una formazione e-learning in grado di incrociarsi con un lavoro in aula e un addestramento nei luoghi adeguati e correlati ai rischi che si vogliono evitare o ridurre.
 
Insomma una formazione a tutto campo e in tutti i campi, in grado di soddisfare ogni requisito di qualità ed efficienza e, specialmente, in grado di arrivare a tutti, proprio tutti, i lavoratori e gli attori della sicurezza.
 
 Tiziano Menduto
 

lunedì 16 gennaio 2012

Contributi INAIL 2012 per la sicurezza

Si comunica l'avviso pubblico 2011 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza  sul lavoro, art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 

1. Obiettivo.
Incentivare le imprese a  realizzare  interventi  finalizzati  al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. Destinatari.
I soggetti destinatari dei  contributi  sono  le  imprese,  anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale  iscritte  alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 

3. Progetti ammessi a contributo. 
Sono  ammessi  a  contributo  progetti  ricadenti  in  una  delle seguenti tipologie:
1) progetti di investimento;
2) progetti  per  l'adozione  di  modelli  organizzativi  e  di responsabilita' sociale.
Le imprese possono presentare un  solo  progetto,  per  una  sola unita' produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante  una sola tipologia tra quelle sopra indicate. 

4. Risorse finanziarie destinate ai contributi.
L'entita' delle risorse destinate dall'INAIL per l'anno  2011  e' di complessivi 205 milioni di euro,  ripartiti  nei  seguenti  budget regionali in funzione del numero degli  addetti  e  del  rapporto  di gravita' degli infortuni.

5. Decentramento.
Nell'ambito di un Avviso quadro nazionale sono pubblicati singoli avvisi per ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano.
Gli    Avvisi    regionali    sono    reperibili     sul     sito http://www.inail.it//Sicurezza sul lavoro/Finanziamenti alle imprese.
A tale indirizzo si puo' accedere anche dall'apposito banner presente nella home page del sito. 

6. Ammontare del contributo.
Il  finanziamento  e'  costituito  da  un  contributo,  in  conto capitale, pari ad una percentuale del 50% al netto dell'IVA. 

7. Modalita' e tempistiche di presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata in  modalita'  telematica,  con successiva  conferma  tramite  Posta  elettronica  certificata,  pena l'inammissibilita'  della  stessa,  come  specificato  negli   avvisi regionali.
Dal giorno successivo alla pubblicazione  del  presente  estratto avviso pubblico, sul sito www.inail.it - Punto  Cliente,  le  imprese avranno a disposizione  una  procedura  informatica  che  consentira' loro, attraverso la compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilita' di  presentare  la  domanda  di  contributo  nelle  date indicate negli avvisi regionali suddetti. 

8. Pubblicita'.
Il presente estratto avviso pubblico e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la  massima diffusione  delle  opportunita'  offerte  per   l'ottenimento   degli incentivi di cui all'oggetto.
Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono  pubblicati  in data odierna sul sito I.N.A.I.L. http://www.inail.it/. 

9. Punti di contatto.
Contact Center - tel. 803164.