martedì 4 dicembre 2012

Come fare in ogni azienda una formazione efficace ed effettiva

Un opuscolo riassume le indicazioni normative, gli accordi e i chiarimenti sulla formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro. Le quattro fasi di una formazione, le buone pratiche, il libretto formativo e le prescrizioni per ogni attore della sicurezza.



lunedì 19 novembre 2012

Cellulari e malattie professionali. INAIL: "Nessun rischio certo"

Dopo la sentenza della Cassazione, l'Istituto puntualizza: "Sbagliato attribuire alla decisione della Corte Suprema valore di giudizio sulla cancerogenicità dei dispositivi". Intervista all'avvocato generale, Luigi La Peccerella.



martedì 13 novembre 2012

La formazione obbligatoria per lavoratori con contratto di breve durata

Note sulla formazione obbligatoria per i lavoratori con contratto di breve durata, di somministrazione, distaccati, a distanza. A cura di Pietro Ferrari.



giovedì 18 ottobre 2012

DDL semplificazioni: novità per la sicurezza sul lavoro

Duvri, lavoratori assunti per meno di 50 giorni/anno, applicazione del Titolo IV, certificazione della valutazione dei rischi: sono questi alcuni degli obblighi previsti dal Decreto 81 modificati dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri.



giovedì 27 settembre 2012

Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione

Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa, registro delle presenze e attestati di frequenza.


lunedì 3 settembre 2012

Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate

In relazione al breve tempo che le imprese avranno per adeguarsi alle procedure standardizzate in via di recepimento, PuntoSicuro pubblica una bozza provvisoria del documento approvato a maggio. Schema delle procedure e principi generali.
Facciamo brevemente il punto sul percorso delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che moltissime piccole imprese italiane potrebbero essere obbligate (imprese fino a 10 lavoratori) o potrebbero scegliere (imprese fino a 50 lavoratori) di applicare nei prossimi mesi.
Partiamo dall’ennesima proroga lasciata in eredità dal Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.  L’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate non scatta più dal 1° luglio, ma dal 31 dicembre 2012.
Il16 maggio, qualche giorno dopo il decreto legge, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approva le procedure standardizzate, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Successivamente l’accordo raggiunto sulle procedure standardizzate viene recepito all’interno di un decreto ministeriale, ma il 25 luglio in sede di Conferenza Stato Regioni – come ricordato da Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro - le Amministrazioni competenti, probabilmente per la mancanza di tempo per discutere il provvedimento, non rilasciano il parere preliminare positivo necessario.
 
Lo schema della procedura prevede quattro passi:
-descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda, delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure).
 
Il documento riporta inoltre il campo di applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Dopo aver riportato uno schema riepilogativo che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle procedure standardizzate, il documento definisce compiti e responsabilità e fornisce precise istruzioni operative per operare i quattro “passi” che abbiamo già evidenziato.
 
Il documento sottolinea e sintetizza i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi (D.Lgs. 8120/08 s.m.i., art. 15):
- “l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”.
 
Infine la modulistica comprende, a meno di future variazioni:
- l’intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le procedure standardizzate;
- modulo per la descrizione generale dell'azienda;
- modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
- modulo relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma di miglioramento.
 
Sottolineiamo ancora che, quanto riportato nel nostro articolo, è la presentazione di un testo provvisorio, soggetto dunque a variazioni.
Sperando in un iter veloce del provvedimento, rimaniamo in attesa del testo definitivo, pronti a evidenziare le eventuali differenze con quanto da noi segnalato.
 
Tiziano Menduto

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fonte:  http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/valutazione-dei-rischi-la-bozza-delle-procedure-standardizzate-art-12143/

venerdì 13 luglio 2012

Regione Lombardia: finanziamenti, organismi paritetici, e-learning

Intervista a Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Collaborazione con gli Organismi Paritetici, creazione di un elenco di Organismi regionali, finanziamenti alle aziende e valorizzazione dell’e-learning.

PuntoSicuro nei giorni scorsi ha presentato relatori e temi trattati nel convegno “ Le novità su salute e sicurezza sul lavoro”, un convegno organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) che si è tenuto a Milano il 4 giugno 2012.
Convegno che non si è soffermato solo sui recenti documenti relativi alla formazione e ai formatori, ma che ha affrontato alcune politiche regionali in materia di sicurezza sul lavoro, materia che ricordiamo essere soggetta al regime di competenza della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro) e componente del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha parlato del Piano regionale lombardo 2011/2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E ha sottolineato rilevanti futuri sviluppi delle politiche regionali che PuntoSicuro approfondisce oggi con un’intervista mirata.
Abbiamo parlato di tavoli di lavoro con le parti sociali, di collaborazione con gli Organismi Paritetici, di creazione di un elenco di Organismi regionali, di finanziamenti alle aziende e voucher, di valorizzazione dell’e-learning, di educazione ai rischi nella scuola, di tetto massimo per i partecipanti ai corsi di formazione e di nuovi format per gli attestati di formazione.

La Regione Lombardia si è dimostrata in questi anni sensibile alle tematiche relative alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel suo intervento, lei ha fatto specifico riferimento ad un tavolo di lavoro con le parti sociali su questi temi. Quando è nato questo tavolo di lavoro e quali sono le sue caratteristiche e obiettivi?
Nicoletta Cornaggia: Già con il Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, approvato con delibera della Giunta Regionale VIII/6918 il 2 aprile 2008, è stato individuato un modello organizzativo basato su una Cabina di regia e sul Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08.
Alla Cabina di regia partecipano i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale. Sono gli stessi soggetti giuridici che hanno sottoscritto ex-ante – cioè prima della deliberazione della Giunta, sia nel 2008, che nel 2011 ( dgr IX/1821 del 8 giugno 2011) - l’Intesa per la promozione del Piano, impegnandosi a mettere in campo le sinergie necessarie al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. La Cabina si riunisce trimestralmente e svolge una costante azione di monitoraggio, confronto e verifica dello stato di avanzamento della programmazione strategica. Altresì lavora per la validazione di documenti – quali linee operative, guide, vademecum – che i Laboratori di approfondimento, dedicati a specifici rischi e/o settori, elaborano, con la doppia finalità di fornire strumenti di indirizzo sia agli organi di vigilanza che alle aziende virtuose.
Mentre la Cabina assolve ai compiti assegnati agli Uffici Operativi dal DPCM 21 dicembre 2007, il Comitato – cui partecipano anche le Aziende Sanitarie Locali - svolge, oltre alle funzioni previste dal DPCM, un’attività  di ascolto e valorizzazione del livello provinciale.
Uno dei temi affrontati dalla Regione Lombardia e dal tavolo di lavoro è la formazione alla sicurezza, sia con riferimento alla formazione dei soggetti aziendali che alla formazione nelle scuole. La Regione ha stanziato recentemente 9 milioni di euro per la partecipazione a percorsi formativi, quante aziende ne beneficeranno?
N.C.: Grazie alla collaborazione e al coordinamento con la DG Occupazione e Lavoro – componente della Cabina di regia – è stato possibile aprire un Avviso “Dote sicurezza” alle micro e piccole imprese lombarde, consentendo ai datori di lavoro di prenotare dei voucher per l’”acquisto” di corsi di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro individuati ed afferenti al D.Lgs. n. 81/08 e definiti dagli Accordi collegati, ed erogati dai soggetti formatori legittimati e accreditati. Sono stati prenotati 2595 voucher.
Riguardo alle scuole, invece, obiettivo del Piano è integrare l’educazione ai rischi nei curricula scolastici. Sempre grazie alla collaborazione con la DG Occupazione e Politiche del Lavoro, nel triennio di vigenza del precedente Piano è avvenuta l’approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema istruzione (dgr VIII/9568 del 11 giugno 2009), in base al quale la sicurezza sul lavoro è stata inserita tra le aree tematico/formative da sviluppare nei percorsi didattici di I° e II° ciclo. Ora, le iniziative da intraprendere sono rivolte a sostenere gli istituti.
La sicurezza e la salute sul lavoro sono competenze da acquisire nel programma di studi curricolari: non devono però essere intese come un soggetto autonomo, bensì devono essere incorporate negli obiettivi di apprendimento scolastici riferiti ad altre materie (ad esempio la scienza, l’educazione fisica, l’educazione sanitaria e la cittadinanza). Diventa, dunque, prioritario preparare il corpo docenti sulle modalità attraverso le quali offrire l’educazione al rischio. Per questo abbiamo avviato uno specifico progetto formativo, scorporato e distinto da quello realizzato per le aziende con l’Avviso Dote, cui partecipa l’Ufficio Scolastico Regionale ed Eupolis.
Il tema della collaborazione con gli Organismi Paritetici non è esente da criticità e necessita di chiarimenti. Durante il convegno lei ha anche parlato dell’elaborazione futura di un repertorio degli Organismi Paritetici lombardi...
N.C.: La Cabina di regia, come detto in precedenza, è il luogo in cui si creano e si esplicano le sinergie per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il che si attua anche attraverso un’azione di supporto alle aziende, o meglio fornendo loro strumenti che le supportino e le orientino nell’applicazione dei disposti normativi.
In questa logica è risultato evidente quanto fosse urgente e necessario rendere disponibile una sorta di repertorio degli Organismi lombardi, per consentire ai datori di lavoro (ddl) – aderenti o meno ad associazioni di categoria – di individuare quello cui “richiedere la collaborazione” [rif. Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08  (rep. Atti n. 221/esr del 21.12.2011): “… i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione …”].
Lo scenario che si delinea, dunque, è quello in cui il ddl lombardo disporrà di una semplice tabella in cui facilmente identificherà l’Organismo che ha le caratteristiche definite dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 20 del 29.07.2011, ovvero “l’essere costituiti da una o più associazioni dei ddl e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ambedue firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato all’azienda; l’operare nel settore di riferimento, e non in un diverso settore; l’essere presenti nel territorio di riferimento, e non in un diverso contesto geografico.” Il tavolo appositamente costituitosi sta conducendo un ampio dibattito su quali siano gli elementi – ad esempio, l’applicazione di uno specifico contratto collettivo - da valorizzare nella scelta dell’Organismo.
In questi ultimi mesi molti hanno sottolineato l’importanza di mettere un tetto al numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione, sia che si tratti di formazione di base, sia che si tratti di aggiornamento. Qual è la posizione della Regione?
N.C.: Regione Lombardia si è già espressa nel 2006, con le circolari di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, stabilendo che anche nei corsi di aggiornamento vi sia il rispetto di un numero massimo di partecipanti pari a 30 (rif. Circolare n. 32/SAN06 del 19.12.2006).
L’aggiornamento è un momento di formazione. Le ore di aggiornamento formativo sono ore di formazione. Dunque devono avere la stessa dignità; devono essere rispettose degli stessi requisiti.
Nel convegno lei ha affrontato anche alcune novità riguardo ai format riconosciuti per gli attestati di formazione. Sono novità già approvate o in via di approvazione? Come sarà il nuovo format?
N.C.: Il nuovo format andrà ad aggiornare quello già diffuso con la Circolare n. 21/SAN06 del 27.07.2006 di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, in coerenza ai modelli ed ai criteri applicati dalla DG Occupazione e Lavoro.
Infine diamo qualche informazione su quello che è emerso o sta emergendo dal tavolo di lavoro riguardo allo strumento dell’E-Learning, uno strumento valorizzato dagli stessi accordi sulla formazione del 21 dicembre 2012.
N.C.: Entrambi gli Accordi per la formazione consentono, per parti limitate di percorso, l’erogazione in modalità e-learning, cioè ammettono la possibilità di imparare sfruttando la rete  internet e la diffusione di informazioni a distanza. Va chiarito che l’e-learning si distingue da altre versioni di formazione a distanza (FAD) per la componente Internet e/o web e per la presenza di una "piattaforma tecnologica" specifica. È una modalità, come pone la domanda, che richiede di essere valorizzata, perché - dove correttamente erogata - è certamente vantaggiosa. Dunque, ciò che occorre fare è individuare alcuni elementi il cui rispetto sia garanzia - per il soggetto formatore,  per l’utente e per l’organo di vigilanza - di erogazione corretta del corso.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

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lunedì 2 luglio 2012

Incentivi INAIL, entro il 6 luglio gli elenchi dei progetti finanziati

Conclusa regolarmente la procedura telematica che nell'arco di tre giorni ha coinvolto oltre 20mila imprese per l'assegnazione di 205 milioni di euro


Con l'invio delle domande delle imprese della Lombardia, alle ore 18 del 28 giugno di oggi si sono concluse regolarmente le sessioni di invio telematico dell'Operazione incentivi INAIL per l'accesso ai finanziamenti messi a disposizione dall'Istituto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A partire da martedì 26 giugno oltre 20mila aziende che avevano inserito i propri progetti sul sito INAIL nel corso della prima fase dell'Operazione incentivi, conclusa lo scorso marzo, si sono collegate nuovamente via web per inviare il codice identificativo attribuito alla loro domanda, sulla base di un calendario articolato a livello regionale.

I fondi assegnati fino alla copertura del budget. I 205 milioni di euro a fondo perduto stanziati dall'Istituto nel 2011 saranno assegnati rispettando la priorità cronologica di arrivo del codice, fino alla copertura del budget previsto per ogni regione. Gli oltre 20mila progetti, presentati dalle aziende per la  realizzazione di interventi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (acquisto di macchinari e attrezzature e adozione di modelli organizzativi e gestionali), avevano già superato la fase di inserimento e verifica, effettuata entro il 7 marzo sulla base di una griglia predeterminata di punteggi. Le imprese ammesse dovranno inviare via posta elettronica certificata la documentazione in formato digitale, che sarà oggetto di controllo da parte dell'INAIL.
 
Per il quadriennio 2011-2014 stanziati 850 milioni. Lo stanziamento complessivo per il quadriennio 2011-2014 è di circa 850 milioni. I 205 milioni assegnati rappresentano la somma più rilevante mai destinata alle imprese che vogliono investire in sicurezza. L'INAIL, infatti, crede nella necessità di innestare nel sistema, innanzitutto culturale, del Paese il messaggio che conviene investire in sicurezza e aumentare tutte le iniziative di informazione, formazione e assistenza alle imprese e ai lavoratori per elevare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa 80 milioni di euro, pari al 35% dello stanziamento relativo alla prossima operazione di finanziamento, sono stati devoluti dal recente decreto "sviluppo" alla messa in sicurezza dei capannoni e impianti dei territori dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dai recenti eventi sismici.
 
Le regioni suddivise in sei gruppi. La "procedura a sportello" - definizione tecnica per questo tipo di accesso ai finanziamenti - si è svolta nell'arco di tre giornate allo scopo di assicurare la massima velocità e sicurezza delle operazioni. A causa dell'alto numero di imprese partecipanti, infatti, l'invio telematico ha richiesto una particolare cura nella predisposizione dell'infrastruttura tecnologica. Per consentire il migliore svolgimento delle procedure, inoltre, le regioni italiane sono state suddivise in sei gruppi. Ognuno dei tre appuntamenti in calendario ha coinvolto le imprese di due gruppi di regioni, ciascuno dei quali ha avuto a disposizione un'ora, in momenti diversi della giornata, per procedere all'inserimento dei propri codici identificativi.

L'infrastruttura tecnologica a completa disposizione della procedura telematica. A ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza delle procedure, l'INAIL ha messo i propri sistemi informatici a completa disposizione dell'Operazione incentivi, utilizzando anche i propri canali su Facebook e Twitter per comunicare con l'utenza. Gli elenchi cronologici delle imprese di ogni singola regione che hanno partecipato all'invio telematico, con l'indicazione delle domande che hanno ottenuto l'accesso ai finanziamenti, fino alla copertura dei 205 milioni di euro stanziati, saranno pubblicati sul portale INAIL entro venerdì 6 luglio.  Entro la stessa data, l'Istituto invierà alle imprese, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, la ricevuta dell'invio telematico effettuato.
 


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lunedì 25 giugno 2012

Due importanti iniziative sul tema della sicurezza sul lavoro

Oggi in Senato La Giornata Nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro organizzata dalla Commissione Parlamentare. Il 30 giugno è prevista la Prima Marcia Nazionale per la sicurezza sul lavoro, organizzata dall'ANMIL.

 Il 25 giugno 2012 si terrà, organizzata dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro del Senato e presieduta dal Sen. Oreste Tofani, la “Giornata Nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro” che si svolgerà dalle 9.30 alle ore 19, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani e che, per la prima parte dei lavori, vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l'intervento del Presidente del Senato Renato Schifani. 

Il 30 giugno 2012 si terrà invece ad Assisi la “Prima Marcia Nazionale per la sicurezza sul lavoro”, organizzata dall'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro), a cui hanno già aderito più di 3.000 persone.
 
Questa prima marcia serve a sottolineare che il fenomeno delle morti bianche resta una delle principali piaghe del nostro Paese. Una piaga in termini di vite umane, di valore dell’integrità psicofisica a cui si aggiunge un costo economico e sociale che ha un enorme peso per il bilancio della nostra economia.
 
Perché la sicurezza sul lavoro diventi una questione di rilevanza strategica, è fondamentale che l’impegno di tutti coloro che operano nel mondo della prevenzione si focalizzi sulla diffusione di una vera e propria cultura della sicurezza.
 
Ed è con questo obiettivo - in un periodo di crisi come quello attuale, in cui emerge la complessità dei problemi lavorativi e di sicurezza – che l’ANMIL ha organizzato la Prima Marcia Nazionale per la sicurezza sul lavoro.
 
All’iniziativa, che ha ottenuto i Patrocini della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi e quello del Segretariato Sociale Rai, sono invitati a partecipare tutti i cittadini per richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.
 

lunedì 18 giugno 2012

Incentivi alle imprese: regole tecniche per la partecipazione

L’invio telematico delle domande si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2012 negli orari indicati nel calendario sotto riportato.


REGOLE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INOLTRO ON LINE
Per tutte le imprese in possesso di un valido codice identificativo è disponibile  il documento contenente le “regole tecniche e modalità di svolgimento” di cui all’art. 12 dell’Avviso pubblico.
Le modalità tecniche di partecipazione all’invio telematico delle imprese prevedono tre fasi preparatorie, finalizzate a rendere le operazioni da svolgersi nei giorni 26, 27, 28 giugno più rapide, sicure e agevoli a garanzia delle singole imprese e della riuscita complessiva dell’operazione.
1. Autenticazione e acquisizione indirizzi per l’invio dal 18 giugno ore 15 al 25 giugno ore 18
L’utente si autenticherà al sito www.inail.it dalle ore 15.00 del 18 giugno alle ore 18.00 del 25 giugno e, tramite la sezione PUNTO CLIENTE, richiamerà l’applicazione INCENTIVI ALLE IMPRESE - ISI, già utilizzata per la compilazione della domanda. Dalla voce di menù “Accesso allo sportello” accederà alla pagina contenente gli indirizzi  relativi ai canali di accesso allo sportello informatico: un indirizzo per ognuna delle sessioni di invio telematico (al fine di consentire la partecipazione alle sole imprese interessate alla singola operazione). Tali indirizzi dovranno essere copiati e conservati a cura dell’utente.
2. “Pagina di accesso” allo sportello: disponibile 3 ore prima dell'invio telematico
L’indirizzo acquisito e copiato al termine della fase di autenticazione permetterà di richiamare la pagina di accesso allo sportello informatico. Tale pagina sarà disponibile 3 ore  prima dell’inizio della relativa sessione di invio.
3. Visualizzazione indirizzo della “pagina di invio”: 15 minuti prima dell’ora di inizio dell’invio
Nei 15 minuti precedenti l’orario stabilito per la regione di appartenenza, sulla “pagina di accesso” sarà visualizzato l’indirizzo della “pagina di invio”, che funzionerà da sportello informatico e in cui sarà inserito a cura dei partecipanti il proprio codice identificativo per l’inoltro della domanda.
Poiché tutte le pagine web sono di tipo statico, è necessario procedere all’aggiornamento per visualizzare i link necessari per proseguire nelle operazioni descritte (in particolare, 3 ore prima dell’invio per il punto 2 e 15 minuti prima per il punto 3).
COMPILAZIONE  MODULO PER L’INDICAZIONE DEL RECAPITO DI TELEFONIA MOBILE
Per chi non avesse provveduto, è ancora disponibile il modulo da compilare nella sezione PUNTO CLIENTE -  INCENTIVI ALLE IMPRESE  - ISI da parte dei partecipanti in possesso del codice identificativo della domanda.
Il modulo - che richiede, tra l’altro, l’indicazione del recapito di telefonia mobile della persona che, per conto dell’impresa partecipante, si occuperà delle operazioni di inoltro on-line della domanda - consentirà all’INAIL di comunicare eventuali informazioni utili durante lo svolgimento delle operazioni di invio telematico nel territorio di riferimento delle imprese interessate.
     CALENDARIO PER L’INVIO TELEMATICO DELLE DOMANDE TRAMITE CODICE IDENTIFICATIVO
REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
DATA PER L’INVIO TELEMATICO
ORARIO PER L’INVIO TELEMATICO
BOLZANO
 26 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
LAZIO
 26 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
MOLISE
 26 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
TRENTO
 26 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
VALLE D’AOSTA
 26 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
DATA PER L’INVIO TELEMATICO
ORARIO PER L’INVIO TELEMATICO
BASILICATA
 26 giugno 2012
 dalle 17.00 alle 18.00
FRIULI VENEZIA GIULIA
 26 giugno 2012
 dalle 17.00 alle 18.00
SARDEGNA
 26 giugno 2012
 dalle 17.00 alle 18.00
VENETO
 26 giugno 2012
 dalle 17.00 alle 18.00



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
DATA PER L’INVIO TELEMATICO
ORARIO PER L’INVIO TELEMATICO
ABRUZZO
 27 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
CALABRIA
 27 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
MARCHE
 27 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
PUGLIA
 27 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
UMBRIA
 27 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
DATA PER L’INVIO TELEMATICO
ORARIO PER L’INVIO TELEMATICO
EMILIA ROMAGNA
 27 giugno 2012
 dalle 17.00 alle 18.00
PIEMONTE
 27 giugno 2012
 dalle 17.00 alle 18.00






REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
DATA PER L’INVIO TELEMATICO
ORARIO PER L’INVIO TELEMATICO
CAMPANIA
 28 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
LIGURIA
 28 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
SICILIA
 28 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00
TOSCANA
 28 giugno 2012
 dalle 13.00 alle 14.00



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
DATA PER L’INVIO TELEMATICO
ORARIO PER L’INVIO TELEMATICO
LOMBARDIA
 28 giugno 2012
 dalle 17.00 alle 18.00
VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL CODICE IDENTIFICATIVO
Dall’orario di apertura all’orario di chiusura dello sportello informatico le imprese interessate potranno inviare la propria domanda attraverso il  codice identificativo assegnato.
Si ricorda che potranno procedere all’invio telematico solo le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo la cui validità è verificabile tramite l’apposita voce "consulta/rigenera codice" della procedura per la compilazione on line.
PUBBLICAZIONE ELENCHI CRONOLOGICI
L’elenco cronologico delle domande delle imprese partecipanti all’invio telematico di ciascuna singola regione sarà pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla conclusione delle operazioni, con evidenza delle domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria assegnata alla singola regione.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER REGIONE 
Regione
Stanziamenti regionale
Abruzzo
4.016.918
Basilicata
2.303.687
Bolzano
1.838.613
Calabria
5.693.002
Campania
18.525.627
Emilia Romagna
15.175.551
Friuli
3.215.237
Lazio
26.149.453
Liguria
5.113.610
Lombardia
35.839.347
Marche
5.450.029
Molise
1.082.770
Piemonte
13.386.819
Puglia
7.258.174
Sardegna
6.036.303
Sicilia
16.031.299
Toscana
16.801.948
Trento
2.118.337
Umbria
3.616.743
Valle d'Aosta
753.855
Veneto
14.592.678
Italia
205.000.000

fonte: http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp

lunedì 28 maggio 2012

Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

PuntoSicuro intervista Cinzia Frascheri, responsabile nazionale della Cisl sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e componente della Commissione Consultiva: caratteristiche, deroghe, problemi e storia delle procedure standardizzate approvate.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato il 16 maggio le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo  81/2008.
Procedure, già citate nel decreto 626/1994 ma mai definite compiutamente, e che riguardano sia le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, sia le aziende che ne occupano fino a 50, benché, come vedremo, in “modalità” differenti.
Questo importante e atteso documento non è ancora pubblico e per poter dare indicazioni sui contenuti, sull’evoluzione del documento, sui motivi che hanno portato alla proroga al 31 dicembre 2012 per l’autocertificazione per le aziende fino a 10 lavoratori, parliamo con la D.ssa Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese.
Cinzia Frascheri ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato 2 (Elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi) della Commissione Consultiva e ci descrive non solo il documento, ma anche il clima in cui il documento è stato approvato.
Senza dimenticare qualche anticipazione sui futuri lavori della Commissione.

Parliamo con la D.ssa Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese...
In relazione all’approvazione della Commissione consultiva delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e in assenza di un documento da presentare, diamo alcune indicazioni relative ai contenuti del documento...
Cinzia Frascheri: Sì, in realtà il documento non c’è ancora perché, come giustamente veniva detto, è stato sì approvato in Commissione Consultiva, però deve essere trasformato in decreto interministeriale. È richiesto del tempo per questa trasformazione... Questa è la differenza tra l’approvazione e l’essere messo già a disposizione in maniera pubblica. Questo è il motivo per cui non si ha l’ufficialità del testo, pur avendo l’approvazione a tutti gli effetti.
Intanto bisogna sottolineare che è la prima volta che si arriva a questo risultato, un risultato importante. Questo rimando alle procedure standardizzate era già nel decreto 626/94 e, se ricordiamo questa sorta di deroga all’obbligo dello svolgimento del documento di valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori in realtà era stata una deroga ponte per un tempo limitato immediatamente dopo il 626. Poi questo tempo si è prolungato in maniera fin troppo ampia e siamo arrivato ad oggi. Questo è già un cambiamento importante: per la prima volta si hanno le procedure standardizzate...
Vediamo qualche caratteristica delle procedure... In fondo dobbiamo anche capire se la logica semplificatoria che c’è dietro la standardizzazione delle procedure non lede la possibilità di fare una buona valutazione dei rischi...
C.F.: Di questo documento si parla già da due anni (...). C’è voluto molto tempo, guardandolo dall’esterno, ma per chi l’ha vissuto dall’interno, con tutti i lavori e le riunioni, questo era un tempo che necessitava. In realtà l’errore iniziale e comunque la non attenzione iniziale era data dal fatto che si pensava e si riteneva che queste procedure standardizzate poi fossero solo una sorta di struttura, di modulo che trasformasse l’autocertificazione in documento di valutazione dei rischi.
In realtà se si va a leggere l’articolo 29, quinto comma, parla proprio di procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Cioè sulla base di queste procedure si deve fare la valutazione e poi di conseguenza il documento. Quindi di per sé attenevano anche al contenuto, non solo a una struttura che potesse essere sostitutiva, anche se più esaustiva, di una certificazione. Andava dunque nel merito della valutazione del rischio.
(...) Era necessario fare qualcosa che prendesse per mano i datori di lavoro che devono svolgere questa valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori o gli RSPP che devono svolgere questa funzione e gli aiutasse a svolgere una valutazione che fosse adeguata sia come dimensione, sia come specificità di rischio, per queste realtà. Non ci dimentichiamo, sullo sfondo, che la dimensionalità minima di queste aziende non è collegata alla percentuale o comunque all’intensità di rischio. La battuta che si fa con il pennello e l’imbiancatura, cioè “pareti grandi, pennello grande” o viceversa, non è in questo caso valido per le aziende, in quanto di per sé le aziende piccole possono avere veramente rischi alti e quindi occorre una  valutazione dei rischi che sia assolutamente puntuale. Tenuto conto comunque che le aziende che hanno una tipologia di rischi, quelle che sono elencate all’articolo 31 comma 6 (quelle che hanno un elemento di rischio alto tipo le aziende a rischio di incidente rilevante), sono escluse comunque dall’applicazione di queste procedure. Però non ci dimentichiamo che alcuni rischi che sono nelle piccole aziende sono rischi di grande interesse, importanza e rilevanza anche per l’esposizione al rischio di infortunio e malattie professionali.
È bene ricordare che queste procedure standardizzate, come indicato dall’articolo 29 del Decreto 81, non valgono solo per le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori, ma anche per le aziende che impiegano fino a 50 lavoratori, con i limiti relativi all’articolo 31...
C.F.: Però c’è una differenza tra il comma 5 e il comma 6, cioè tra il fatto di poterle utilizzare fino a 10 lavoratori e poterle utilizzare fino a 50. Nel caso dei 10 è vincolante utilizzarle, nel caso del comma 6, cioè fino a 50, è una possibilità. Qui c’è una differenza. Il testo nel caso del comma 5 dice “effettuano la valutazione dei rischi sulla base...”, dall’altra parte dice “possono effettuare..,”. Aspetto non secondario...
Veniamo al documento. Il documento come è articolato? È articolato immagino con passaggi, con delle fasi per le aziende...
C.F.: Il documento in realtà si compone di due parti che sono assolutamente collegate e coerenti. Una parte che è proprio modulistica, quindi richiama e traccia quelle che sono le possibili schede e anche la “copertina” che potrà avere questo documento di valutazione dei rischi. Dall’altra parte abbiamo invece una sorta di manuale che aiuta a compilare non solo il documento, ma che ti aiuta quindi a fare la valutazione dei rischi nell’azienda. Quindi abbiamo questa sorta di percorso parallelo, dove abbiamo le spiegazioni, l’aiuto e anche le sottolineature su alcuni passaggi nodali – tipo l’organigramma aziendale, tipo la valutazione dei rischi tenendo conto del rapporto con la mansione svolta, con il tempo di lavoro, con l’organizzazione di lavoro – e dall’altra parte abbiamo proprio una sorta di facsimile di un documento di valutazione dei rischi semplificato per queste realtà lavorative.
Ci sarà nel documento anche una sorta di supporto, che si potrebbe definire una lista di controllo, per l’analisi dei rischi?
C.F.: Sì, noi siamo allergici a chiamarle check-list perché purtroppo abbiamo in questi anni avuto, da parte del mercato, esperienze negative delle check-list. Sorta di elenchi in cui basta apporre una crocetta e questo corrispondeva a l’aver fatto la valutazione.
Se guardiamo invece allo strumento in quanto tale, sì, è un elenco di rischi che dovrebbe essere per il 90% dei casi esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito della realtà lavorativa.
Una cosa che va detta è che abbiamo fatto, anche se in tempo breve, una piccola sperimentazione con alcune realtà, con alcuni RSPP, con alcuni datori, su tutto il territorio nazionale e per diversi settori produttivi. Quindi abbiamo avuto un feedback di adeguatezza e di efficacia dello strumento, anche in relazione al linguaggio semplice, al linguaggio facile e accessibile. Questo già ci ha aiutato... E abbiamo visto infatti che, ad esempio, dovevano essere inseriti alcuni riferimenti un po’ più specifici al mondo dell’agricoltura, perché in questo caso non c’erano elementi specifici...
Termino col dire che comunque al di là della lista dei rischi, c’è uno strumento – a mio parere molto utile – che associa a ogni rischio tutti i richiami normativi e i richiami anche delle norme tecniche di riferimento. Quindi in realtà è veramente è uno strumento e non un fine. Perché dice “per quel rischio vai vedere quel punto normativo, quell’articolo, quella norma tecnica, quell’allegato, ...”, cioè ti aiuta ad approfondire e a studiare.
Oltre a questo è previsto espressamente che uno possa poi, a partire da queste procedure standardizzate, integrare con tutte quelle che sono le banche dati, i registri relativi all’infortunistica, ... Questo apre a tutta una serie di riferimenti di documenti di cui ognuno può avvalersi,... Anche in relazione ai dati dell’Inail/ex Ispesl o anche a livello di ASL regionali.
Veniamo a questo punto al tema dell’evoluzione di questo documento che immagino sia frutto di diversi compromessi. Ci sono state delle discussioni?
C.F.: Diciamo sì, però non c’è stata una discussione forte sul piano delle parti rappresentate, cioè ad esempio le organizzazioni sindacali in contrasto con la parte datoriale o con le Regioni o con altro. C’è sempre stato per tutto il tempo dei lavori una grossa discussione, ma discussione di merito... Anche perché non dobbiamo sottovalutare il fatto che era la prima volta che le procedure si facevano. E quindi non era solo il fatto di approfondire aspetti tecnici del rischio in quanto tale (ormai c’è una letteratura consolidata tecnica), ma di riuscire a capire cosa vuol dire procedura standardizzata, qual è la procedura migliore, quali sono gli elementi che devono essere centrali per queste aziende e quali sullo sfondo. La discussione ha occupato molto tempo nel capire che cosa si volesse fare e quale fosse lo strumento migliore. Torno a dire: una discussione assolutamente con propri contributi di merito e non legati a schieramenti di parti per criteri di appartenenza o di rappresentanza...
Quindi è stato più facile trovare compromessi...
C.F.: È stato più facile trovare terze vie, non li chiamerei compromessi. Nel senso di arrivare a condividere il prodotto che stava uscendo.
Si riesce, secondo lei, a riunire insieme in questo documento facilità ed efficacia?
C.F.: Sì, assolutamente sì. E quindi, senz’altro, sarà uno strumento utile.
Da parte datoriale è stato sollevato più volte il problema del fatto che l’impatto sarà un impatto molto forte, sarà un impatto dirompente per queste aziende l’arrivo di queste procedure.
Il problema, lo sappiamo, sta nel fatto che purtroppo l’autocertificazione aveva preso una piega sbagliata. Come sappiamo in molte situazioni, non dico tutte, l’autocertificazione era poi concretamente il non fare la valutazione dei rischi. Quindi non era solo una forma di non obbligo per il documento, ma spesso era una forma molto blanda e leggera di valutazione dei rischi. E quindi ecco che l’impatto che avranno queste procedure sarà piuttosto rilevante, ma sarà rilevante perché si arriva in molte situazioni dal nulla. Perché se uno ad oggi avesse fatto già la valutazione e avesse la documentazione, il problema sarebbe solo quello di riportare, di ritradurre il tutto in queste procedure. Il problema è che molte aziende si trovano a rispondere ad un obbligo che fino a ieri avevano quasi archiviato o pensavano di non avere. Questo è il vero impatto, è la vera problematicità.
E questa proroga che è stata fatta – e su cui come organizzazione sindacale ci siamo espressi in modo negativo  - ci mette anche in difficoltà nei riguardi dell’Europa. Non ci dimentichiamo che a ottobre scorso noi abbiamo avuto una procedura d’infrazione da parte dell’Europa per il mancato rispetto della direttiva europea 89/391 su otto punti. Al punto quattro era proprio richiamato il fatto che non si rispettavano le regole introdotte dalla direttiva perché lì era previsto che tutte le realtà lavorative devono fare la valutazione dei rischi e in Italia era stata fatta questa deroga che stava durando eccessivamente. Quindi in questo caso il far slittare l’obbligo da giugno a, complessivamente, dicembre – se si legge dice “a tre mesi” dalla pubblicazione delle procedure e “comunque, non oltre il 31 dicembre 2012” – ci mette ancor più in difficoltà nei confronti dell’Europa. Comunque diciamo che per dicembre la cosa si chiuderà.
E per l’elaborazione delle procedure standardizzate questa volta – al di là delle proroghe passate -  la Commissione Consultiva era nei tempi previsti...
C.F.: Sì, se posso fare un’annotazione visto che mi riguarda da vicino, avendo partecipato a non solo questo Comitato, non è solo “questa volta”. Anche nei riguardi dello stress siamo arrivati assolutamente in tempo. In quel caso avevamo tempo fino al 31 dicembre, ma siamo usciti con le indicazioni il 17 novembre.
Ci tengo a dirlo perché da quando è uscito il decreto 81 c’è veramente una stagione nuova per il lavori della Commissione Consultiva. Io penso che tutti ce ne possano dare atto, al di là del “si potrebbe fare meglio” o “si potrebbe fare diversamente”. Si sta lavorando veramente tanto: c’è una produzione di strumenti, di regolamentazioni, di decreti attuativi molto ampia... Questo bisogna sottolinearlo, di solito si vede sempre tutto in negativo... Ad esempio richiamo quanto è stato recentemente fatto e pubblicato come buona prassi nei lavori in ambiente confinato o a rischio di inquinamento.  È un manuale operativo, una procedura operativa molto efficace. E anche questo è stato un lavoro che ha portato via tanto tempo. Non è solo una procedura scritta, ma ci sono anche riferimenti, disegni, ... Un lavoro molto completo.
Manuale che abbiamo già presentato ai nostri lettori. Come ultima domanda diamo qualche notizia dei futuri provvedimenti in uscita dalla Commissione Consultiva...
C.F.: In realtà sono già stati approvati i criteri della figura del formatore, che saranno assolutamente a supporto di quello che poi è l’accordo Stato-Regioni per quanto riguarda il contenuto della formazione. Questi criteri sono stati approvati e adesso devono essere trasformati in decreto interministeriale e poi ci dovrà essere un nuovo passaggio in Conferenza Stato-Regioni, ma pensiamo che entro questo mese ci saranno e sarà emanato il decreto.
E poi ci sono in arrivo, ma con tempi più lunghi, i decreti che riguardano l’articolo 30, quindi i modelli di organizzazione e gestione.

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Fonte:  www.puntosicuro.it

mercoledì 16 maggio 2012

Valutazione dei rischi: ennesimo rinvio per il decreto 81

Rinviati l’obbligo per le microimprese fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e l’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e portuale.


È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.

Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla proroga prevista dal nuovo decreto legge.
 
Sottolineiamo come il termine previsto inizialmente dal D.Lgs. 81/08 per l’elaborazione delle procedure standardizzate e del loro recepimento tramite un decreto interministeriale fosse il 31 dicembre 2010!
 
Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l’applicazione del Decreto 81 ad alcuni ambiti lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).
 
Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15 maggio 2012 (48 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo dovuto all'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
 
Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto” sposta quindi l’applicazione del Decreto 81 a questi settori al futuro recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione, come appena evidenziato, scadeva anch’esso ieri, 15 maggio…).
 
Un’eccezione a questo panorama di proroghe è invece rappresentato dall’ambito degli uffici all’estero [1] di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per i quali il decreto attuativo è uscito proprio in questi giorni e che PuntoSicuro approfondirà con un articolo nei prossimi giorni: 
 
 
 
Federica Gozzini
 
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venerdì 27 aprile 2012

28 aprile: giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro

Posti di lavoro “verdi”: promuovere la sicurezza e la salute nella “green economy”.
 I posti di lavoro “verdi” coprono ambiti di attività quali il lavoro in siti di produzione energetica senza carbonio, la produzione e l’installazione di pannelli solari, il riciclaggio dei rifiuti o, ancora, il lavoro in siti contaminati. I lavoratori possono essere esposti a una serie di rischi di vario genere: da quelli di tipo tradizionale come il rischio di caduta, ad esempio, durante l’installazione di turbine eoliche, fino a rischi ancora pressoché sconosciuti, quali l’esposizione a materiali nuovi, solo di recente introdotti nell’ambiente di lavoro. I rischi possono essere fisici, biologici, chimici e psicosociali e, poiché alcuni ambiti di lavoro sono nuovi, non tutte le aziende potrebbero disporre di sistemi adeguati di gestione della salute e della sicurezza.

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha avviato un progetto pluriennale sui posti di lavoro verdi. L’anticipazione dei rischi costituisce un importante compito dell’Agenzia ed essa, in consultazione con le parti interessate nel dialogo tripartito, sta elaborando una serie di possibili scenari per analizzare in che modo si svilupperà il lavoro nell’ambito dei posti di lavoro verdi e quali sfide ne deriveranno dal punto di vista della sicurezza e della salute sul lavoro (si vedano le relazioni di valutazione intermedia Foresight of New and Emerging Risks to OSH Associated with New Technologies in Green Jobs by 2020 - Phase I: Key drivers of change, Phase II: Key technologies). Verrà evidenziato il modo in cui le tecnologie di prevenzione possono essere applicate ai processi decisionali e di formulazione delle politiche nell’ambito della sicurezza e della salute sul lavoro. Parallelamente saranno avviate attività di follow-up per analizzare più approfonditamente i posti di lavoro, i settori e i gruppi di lavoratori “verdi” considerati ad alto rischio e/o le tecnologie di particolare rilevanza nei suddetti scenari.
 
L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro il 28 aprile per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali a livello globale. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che mira a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale sulle tendenze emergenti nel settore della sicurezza e della salute del lavoro e sull’entità delle lesioni, malattie e infortuni mortali in tutto il mondo. La celebrazione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro costituisce parte integrante della Strategia globale sulla sicurezza e la salute sul lavoro dell’OIL e promuove la creazione di una cultura globale di prevenzione nell’ambito della sicurezza e della salute con la partecipazione di tutte le parti interessate.
 
 
 
Leggi il rapporto dell'ILO  Promuovere la sicurezza e la salute in una economia verde che mette in evidenza la SSL come parte integrante della promozione di posti di lavoro verdi e un'economia più verde per ottenere uno sviluppo economico e sociale che è anche ambientalmente sostenibile.
 
Fonte: Eu-osha.


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lunedì 23 aprile 2012

Sulla formazione dei lavoratori nel caso di una pluralità di mansioni

L’obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare al lavoratore una formazione adeguata in materia di sicurezza sul lavoro va riferito a tutte le singole mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere e a tutti i rischi che può correre. Di G.Porreca.


Il contenuto di questa sentenza della Corte di Cassazione penale si riferisce ad uno degli obblighi più importanti che il legislatore ha voluto porre a carico del datore di lavoro a tutela dei lavoratori dipendenti ed è quello della formazione del lavoratore stesso che, secondo l’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, deve essere sufficiente ed idonea con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell’azienda. Il caso particolare preso in esame in questa sentenza riguarda la formazione di un lavoratore allorquando allo stesso vengono affidate più mansioni da svolgere durante la sua attività lavorativa. L’obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare al lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo la suprema Corte, va riferito a tutte le singole mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere in maniera tale da renderlo edotto su tutti i rischi inerenti ai lavori ai quali è addetto. 

Il fatto, il ricorso in Cassazione e le sue motivazioni
Il Tribunale ha assolto l’amministratore di una s.r.l. in qualità di datore di lavoro ed un preposto della stessa società dal delitto di omicidio colposo in danno di un operaio perché il fatto non sussiste. Agli imputati veniva addebitato che, per negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione di specifiche norme di prevenzione infortuni (mancata informazione e formazione del lavoratore sui rischi, omessa previsione del rischio nel documento di valutazione, mancanza di adeguata manutenzione dell'autocarro, assenza di un fermo automatico del cassone in caso di accesso agli organi in movimento; ecc), avevano cagionato la morte di un dipendente il quale, per rimuovere del fango dall'albero motore di un autocarro aziendale che stava utilizzando unitamente ad un altro lavoratore, nel mentre era tra la scocca del camion ed il cassone ribaltabile, a causa dell'abbassamento repentino di quest'ultimo, veniva travolto dallo stesso subendo gravi lesioni al capo che portavano al suo immediato decesso.
La Corte di Appello ha confermata la pronuncia di assoluzione del Tribunale e nel fare ciò ha formulato alcune osservazioni.  La stessa, infatti, ha posto in evidenza che il giorno dei fatti il lavoratore infortunato, assieme ad un altro lavoratore della stessa azienda, doveva trasportare del terreno di scavo per cui si era allontanato dal capannone per scaricare la terra allorquando il camion si era fermato per un guasto all'albero motore che perdeva olio. A tal punto uno dei lavoratori si era allontanato per andare a prendere un secchio ove raccogliere l'olio mentre l’altro di sua iniziativa aveva cercato di riparare il guasto, rimanendo schiacciato sotto il cassone improvvisamente abbassatosi.
Del fatto, secondo la Corte di merito, non doveva rispondere il lavoratore che si era accompagnato all’infortunato in quanto non aveva la qualifica di "preposto" e la sua autorevolezza gli derivava solo da essere uno dei dipendenti più anziani. Lo stesso inoltre svolgeva la sua attività su un piano paritario con la vittima, la quale aveva preso l'iniziativa dell'intervento di manutenzione senza alcun ordine o consenso, e, non essendo presente al momento dell’accaduto,  non aveva pertanto potuto dissentire. Secondo la Corte di Appello non doveva rispondere neanche il datore di lavoro considerato che l'iniziativa dell’infortunato era stata improvvisa ed imprevedibile, essendo l'azienda dotata di due persone specificamente addette alla manutenzione dei mezzi e considerato ancora che il lavoratore aveva  svolta un'attività al di fuori delle mansioni attribuite allo stesso.
La Corte distrettuale ha, pertanto, confermata l'assoluzione valutando anomala ed abnorme la condotta della vittima la quale aveva agito di sua iniziativa, al di fuori di ordini o prassi aziendali, pur potendo far ricorso, per sopperire all'inconveniente, a personale specializzato presente in azienda.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione il difensore delle parti civili il quale ha lamentato prioritariamente che la Corte di Appello, dopo avere stabilito che la vittima era un "tuttofare" sia presso l'abitazione del datore di lavoro che presso l'azienda, aveva valutato privo di significato che il lavoratore infortunato non avesse ricevuto informazioni e formazione in ordine all'attività da svolgere, considerato che più volte aveva anche svolto lavori di manutenzione meccanica, richiedendo in officina la fornitura di pezzi di ricambio. Dal ricorrente è stato inoltre messo in evidenza il difetto di motivazione della sentenza laddove quella della vittima era stata ritenuta una iniziativa anomala ed imprevedibile e quindi causa sopravvenuta, da sola idonea a determinare l'evento, a fronte del fatto che egli era stato effettivamente utilizzato in azienda, senza avere una specifica mansione e, quindi conseguentemente, senza un'adeguata formazione ed informazione sui rischi, per cui era prevedibile che si adattasse a fare qualsiasi lavoro ritenesse rientrare nelle sue non definite mansioni.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente all'affermata esclusione di responsabilità del lavoratore che accompagnava l’infortunato. La suprema Corte, nel premettere che l'incidente si era verificato in quanto il lavoratore infortunato, allo scopo di rimuovere del fango che non consentiva all'albero motore di funzionare regolarmente, si era messo all'interno del perimetro del telaio dell'autocarro a cassone alzato e che smontando il raccordo del tubo idraulico, aveva determinato la caduta immediata del cassone che l'ha travolto determinandone il decesso, ha messo in evidenza che, al momento del fatto, l’infortunato stava espletando delle mansioni non corrispondenti alla qualifica di assunzione che era quella di "impiegato tecnico di cantiere".
Vero è che dal punto di vista del diritto civile, ha proseguito la Sez. IV, il datore di lavoro può esercitare unilateralmente lo "ius variandi" delle mansioni del dipendente, sebbene nei limiti consentiti dall'articolo 2103 cod. civ., ma è anche vero che, dal punto di vista del rispetto delle esigenze di prevenzione infortuni, al cambio delle mansioni deve seguire un'adeguata formazione del lavoratore ed informazione sui rischi della sua attività. Con consolidata giurisprudenza la Corte di Cassazione ha più volte affermato, infatti, che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto”. Inoltre, poiché il datore di lavoro è tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, ne consegue, ha proseguito la Sez, IV, che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto di lesioni colpose allorché abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all'improvviso ed occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004 Ud. (dep. 26/10/2004), Rv. 2302579).

Nel caso di specie, la violazione di tali regole di prevenzione e sicurezza, secondo la suprema Corte, si è palesata evidente se solo si ponga mente alla attività svolta dal lavoratore che, qualificato appunto "impiegato tecnico di cantiere", è stato invece in realtà adibito alle più svariate mansioni, anche manuali, non solo nell'ambito aziendale, ma anche come "tuttofare" rispetto alle esigenze personali del datore di lavoro. Pertanto la peculiarità nell’accaduto non è stata tanto individuata nel fatto che il lavoratore abbia svolto mansioni diverse da quelle di regola effettuate, bensì nel fatto che allo stesso siano state attribuite mansioni "indefinite", con conseguente deficit di formazione ed informazione.
Ne consegue che”, ha sostenuto ancora la suprema Corte, “una volta che il lavoratore sia addetto a svolgere funzioni per le quali non ha ricevuto adeguata formazione; soprattutto, come nel caso che ci occupa, quando la ‘fluidità’ di tali mansioni non consente di definire in modo preciso il suo profilo professionale; quando questi ponga in essere comportamenti imprudenti (smontaggio di un circuito idraulico a cassano alzato), non può dirsi che gli eventi letali che ne conseguono sono il frutto di condotte anomale ed imprevedibili, in quanto la imperizia del comportamento è direttamente ricollegabile alla sua mancata formazione ed informazione”.
La Corte di Cassazione non ha pertanto condivisa la pronuncia del giudice di merito che, nell'escludere la responsabilità del datore di lavoro, ha ricondotto l'evento mortale alla negligenza della stessa vittima che con il suo comportamento avrebbe posto in essere una condotta idonea da sola a determinare l'evento. Il giudice di merito, invece, secondo la Sez. IV, alla luce dei principi sopra indicati avrebbe dovuto valutare se, in ragione delle concrete modalità di svolgimento del lavoro, poteva riconoscersi una responsabilità in capo al datore di lavoro avendo questi tollerato che il lavoratore non fosse investito di specifiche mansioni e avendo omesso di fornirgli, personalmente o a mezzo della struttura aziendale, una adeguata formazione ed informazione nonché avendo consentito che il lavoratore, titolare di mansioni "indefinite", si cimentasse nelle più svariate attività di lavoro manuale, senza che avesse in relazione ad esse una specifica formazione professionale.
Per quanto sopra detto, quindi, la suprema Corte di Cassazione ha annullata la sentenza agli effetti civili, limitatamente alla posizione del datore di lavoro con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello. Circa infine la posizione del preposto, la Sez. IV ha rigettato il ricorso proposto nei suoi confronti ed ha confermata la sua assoluzione in quanto la stessa è stata determinata dal fatto che non è risultata provata la sua qualifica di preposto e quindi di sovraordinazione gerarchica rispetto alla vittima.